Dal reato di trasferimento fraudolento di valori all’impiego di proventi illeciti
Breve storia della Confisca
![](https://i0.wp.com/www.metisnews.it/wp-content/uploads/2024/02/Breaking-Bad.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
![Edil Merici](/wp-content/uploads/2021/12/Edil-Merici-ok.png)
Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino
Tra le norme astrattamente sovrapponibili all’articolo in trattazione, dallo stesso espressamente richiamate, vi è l’articolo 648 ter. del Codice Penale che, sempre fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, nonché di quelli previsti dagli art. 648 e 648 bis, stesso codice, sanziona penalmente la condotta di chi impiega in attività economiche finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Tale norma, introdotta per punire la condotta di chi, una volta riciclati i proventi illeciti, li reinserisce nel circuito dell’economia reale e legale, essendo collocabile in un arco temporale successivo a quello dell’attribuzione fittizia, non pone particolari problemi in ordine alla concorrenza, formale o materiale, con il reato di trasferimento fraudolento di valori che, tra l’altro, può anche fungere da reato presupposto al reimpiego (Cassazione Penale, Sez. VI, 24/05/2005 nº 33.058; Sez. II, 09/03/2017, nº 20.648; Sez. II, 05/10/2011, nº 39,756).
Inoltre, è proprio la sanzionabilità delle condotte agevolatrici di tale ipotesi di reato che ci fornisce la prova che la norma in trattazione abbia tra le sue finalità anche quella di contrastare il reimpiego di capitali ripuliti nel mercato legale.
Foto: salvisjuribus.it