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Costume e SocietàLetteratura

Legge di Zaleuco: stabilità politica e sanzioni per la domanda di novità

La Repubblica dei Locresi di Epizefiri

Di Giuseppe Pellegrino

La norma è chiaramente interpolata e la pena non poteva essere l’ammenda per come la si intende oggi. La poinè non poteva essere nomisma, perché a Locri fino al 354 a.C. vi era divieto di emettere moneta per la polis. Dunque della due l’una: la pena poteva essere il versare all’erario dei beni (un agnello vivo, o altro bene di consumo non immediato); o, forse, più facilmente delle bastonate.
La norma mira a creare stabilità politica. Chiedere se ci fossero novità poteva sembrare un auspicio per rivolgimenti politici. Lo stesso Plutarco la loda e ne auspica l’introduzione in ogni polis greca, tanto che dice: “Molto lodevole è la legge locrese, la quale, se uno ritornando da un viaggio avesse domandato che c’è di nuovo, lo condannava a una certa pena. I curiosi ansiosamente aspettano gran copia di disgrazie, di mali, di negozii, di mutamenti di Stati e di novità per aver sempre che andare cercando, e parlando.”Mentre Girolamo Marafioti la norma la traduce dal greco in latino molto elegante: “Vi è presso i Locresi una legge lodevole, che se qualcuno tornando da lontane regioni chiedesse se vi fossero novità gli veniva comminata una multa”.Le finalità che Zaleuco si pose nella sua legislazione furono tre: dare alla città un Ordinamento democratico e trasparente; emettere norme a tutela di questo Ordinamento che doveva essere permanente, per cui non si tolleravano facilmente norme che cambiassero le fondamenta dello Stato, e in contemporanea non si creassero, seppure di fatto, condizioni per un rivolgimento della Democrazia locrese verso la Tirannide o forme accentrate di governo; la tutela degli organi base della pòlis, come la famiglia e il suo onore, che era l’onore delle Donne, che avevano il diritto di dare il patronimico ai figli. In definitiva, la stabilità politica e istituzionale permanente.
La norma trova una sua interfaccia anche nella previsione XIII del Proemio di Zaleuco, che così recita: “Nessuno dica male né in generale della città né in particolare di alcun cittadino. I custodi delle leggi debbono osservare i delinquenti i quali devono prima ammonire e poi punirli in caso di ostinazione”.

In foto: Beccafumi, affreschi di Palazzo Bindi Sergardi, Giudizio di Zaleuco, Pubblico Dominio

Redazione

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