ADVST
Costume e Società

La diffidenza di Zaleuco nei confronti dei magistrati

Di Giuseppe Pellegrino

A Micene, la funzione giudicante appare svolta da un unico giudice, denominato dikastas, assitito da un mnamon, un cancelliere.Le giurisdizioni sono per materia e non era prevista una fase istruttoria e una dibattimentale, ma la gestione del processo apparterrebbe a un unico magistrato. La decisione del giudice può avere due configurazioni diverse che si chiamavano dikazen e krinen. Il primo sfocia in un giudizio vincolato dalla legge; il secondo è libero e più conforme al giudizio equitativo (libero convincimento del giudice).
Il giudizio del magistrato è vincolato (dikazen) allorché viene presentata una prova testimoniale diretta. Alberto Maffi prende in considerazione la possibilità che in un processo possano verificarsi tre possibilità: 1) entrambe le parti presentano testimoni; 2) una sola parte presenta testimoni; 3) nessuna delle parti porta una testimone. La soluzione è logica: nel caso in cui la parte presenta un teste darà luogo a un giudizio vincolato; nelle altre due ipotesi a un giudizio secondo il libero convincimento del giudice.
Particolare rilievo assume la possibilità che vengano sentiti testi per avvalorare la tesi dell’attore. Ma quello che ha maggior rilievo è la possibilità finale che vengano discusse le tesi contrapposte; il che depone per una assoluta novità del Codice di Gortina. In presenza di testi da entrambe le parti, è ipotizzabile, secondo i criteri del Codice di Gortina, un libero convincimento del Giudice sulla attendibilità delle prove contrapposte.
Da quel che abbiamo del Codice di Gortina non vengono prese in considerazione altre ipotesi di prova che al tempo sarebbero impossibili. Non è pensabile una consulenza né una prova di tipo documentale, anche se sembra ipotizzabile il deferimento di una sorta di giuramento decisorio (invero, è solo il deferimento dell’interrogatorio alla controparte, ma con valenza decisoria) da ciascuna parte o da entrambi le parti. Ovviamente la decisione è vincolata nel caso del deferimento di un solo giuramento, libera nell’altro caso.
Il carattere peculiare delle leggi locresi è sicuramente la previsione della pena o sanzione certa. Prima del tempo di Zaleuco, al divieto non conseguiva alcuna condanna, che era lasciata alla libera decisione dei Giudici, che si dicevano essere autognotoi, ossia avessero in sé la conoscenza. La diffidenza di Zaleuco (e non solo di Zaleuco) verso i magistrati, che erano tirati a sorte, e spesso non immuni da rancori personali, deve aver ispirato il sistema sanzionatorio. Si aggiunga che gli Arkontes erano cittadini tirati a sorte, con una carica limitata nel tempo e non sempre attrezzati culturalmente: da qui la possibilità di scarso equilibrio mentale per un soggetto che, all’improvviso, ha nella mani la vita o la morte di un altro essere umano. Prova ne sono le previsioni del Proemio, dove, alla norma XII, si legge:

Deve essere escluso dai pubblici impieghi colui che fa vincere la sua ragione sull’ira.

E ancora, alla norma XV:

Tutti devono ubbidire alle leggi già stabilite e permanenti. Nessuno deve stimarsi superiore a essi. Il decoro e l’utile è posto nel credersi inferiore e nell’eseguirne il comando.

E infine, alla norma XVIII:

I Magistrati non siano ostinati, non giudichino per fare oltraggio e, nel dare le sentenze, non abbiano né l’amicizia, né l’inimicizia, ma la giustizia. In tal guisa daranno giudizi giustissimi e si mostreranno degni del loro posto.

La diffidenza nei confronti dei magistrati (ma non solo di essi, ma di chiunque fosse investito da una carica nell’interesse del Dèmos) ha origine micenea anch’essa. La carica presso di loco aveva una durata relativamente limitata nel tempo: dieci anni. Il temperamento era dato, da una parte, dalla valutazione dei requisiti di ordine generale del soggetto chiamato alle pubbliche funzioni; dall’altra, l’obbligo alla fine del mandato di rendere il conto. Tali previsioni di legge furono trapianatate letteralemente in tutta la legislazione greca, anche se la lunghezza del mandato venne considerata un ostacolo alla valutazione successiva di eventuali discrasie nella carica, che fu presso tutti i Greci, Locri compresa, così limitata a un anno.

Foto: romavisibile.it

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button