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Costume e SocietàLetteratura

Il contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

Breve storia giuridica del contrabbando X

Di Agostino Giovinazzo

Articolo 285

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile che: a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) al momento della partenza dell’aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) asporta merci dai luoghi di approdo dell’aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l’atterraggio alle Autorità indicate dall’art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile.
Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell’aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Anche per il reato di contrabbando nel movimento delle merci per via aerea l’elemento soggettivo ha una duplice natura.
Sotto tale profilo, difatti, le condotte tipizzate nel primo comma (reati propri del comandante dell’aeromobile) sono rappresentate dal dolo generico, a differenza di quelle richiamate nel secondo (reati comuni, in quanto realizzabili da chiunque) per le quali è richiesto il dolo specifico, qui – come in altri casi – rappresentato dal fine sottrarre le merci alla visita doganale.
Appurato ciò, proseguiamo, adesso, con l’analisi dell’elemento oggettivo caratterizzante il reato in questione.
La prima condotta – art. 285, c. a) – sanziona il trasporto di merci estere nel territorio dello Stato senza manifesto di carico, quando questo è invece prescritto.
In questo contesto varrà, quindi, quanto già illustrato in precedenza circa la navigazione per via marittima.
L’art. 115 del Decreto del Presidente della Repubblica nº 43 del 23 gennaio 1973 prevede, infatti, che i comandanti degli aeromobili provenienti dall’estero, destinati a un aeroporto nazionale, devono essere muniti di un manifesto di carico sin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato. Tale documento, ai sensi dell’articolo 116 del D.P.R. nº 43/1973, deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni: a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell’aeromobile; b) il luogo di provenienza; c) l’indicazione sommaria del carico (numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci); d) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti e i lubrificanti; e) il numero e la specie dei documenti d’origine che accompagnano le merci; f) i bagagli dei passeggeri aventi destinazione commerciale


Edil Merici

Analogamente a quanto previsto per la navigazione marittima, il manifesto di carico assume un’importanza fondamentale ai fini della legislazione doganale, ed è proprio per tale evidente ragione che, ai sensi dell’art. 115, c. 2 del DPR nº 43/1973, i comandanti di aeromobili provenienti dall’estero devono, subito dopo l’atterraggio, consegnare tale documento (oltre al giornale di rotta) alla dogana aeroportuale. Fatto ciò, il manifesto verrà preso in carico sul registro A/2, successivamente la dogana procederà all’allibramento sul registro A/3 di tutte le merci sbarcate e destinate all’importazione o ad altro regime doganale o, ancora, destinate ad essere rispedite altrove.
L’obbligo di presentare il manifesto di carico non sussiste qualora: a) il velivolo provenga da altro aeroporto nazionale (tale documento sarà sostituito dal manifesto di partenza presentato preventivamente all’amministrazione doganale e da questa vidimato al fine di ottenere il premesso alla partenza); b) si tratti di aeromobili militari e da turismo, italiani e stranieri, nonché aeromobili di società italiane o straniere esercenti servizi regolari di trasporto di linea.
La seconda disposizione incriminatrice – art. 285, c. b) – sanziona le condotte relative alla partenza degli aerei che non hanno a bordo le merci che, secondo il manifesto di carico e gli altri documenti doganali, vi si dovrebbero trovare.
In tale contesto, analogamente a quanto già visto nel contrabbando per via marittima, il Legislatore ha inteso istituire una presunzione di sottrazione al pagamento dei diritti di confine delle deficienze di merci dichiarate.
La terza condotta – art. 285, c. c) – ha a oggetto l’asportazione delle merci dal luogo di approdo dell’aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali relative all’accertamento dei diritti di confine.
La quarta fattispecie – art. 285, c. d) – sanziona l’atterraggio fuori da un aeroporto doganale e l’omessa tempestiva denuncia alle autorità. L’art. 114, c 2 DPR nº 43/1973 precisa, infatti, che, nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell’aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l’avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della Guardia di Finanza o altro organo di polizia, ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne l’autorizzazione a ripartire (l’autorità avvertita, che non sia la dogana o la Guardia di Finanza, deve darne immediata comunicazione a una di queste ultime).
Anche per tale tipologia di contrabbando, nell’ultimo comma, è inserita una fattispecie di carattere comune che sanziona chiunque: a) getta nel territorio doganale merci estere, ovvero b) le nasconde nell’aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Per quel che riguarda, invece, elemento soggettivo, specularmente a quanto visto per il reato di contrabbando di merci per via marittima, il Legislatore ha inteso dare una duplice connotazione a tale profilo, individuando tale elemento nel dolo generico per tutte le fattispecie, eccezion fatta per l’ultima condotta per la quale è richiesto il dolo specifico, rappresentato dal fine di sottrarre le merci alla visita doganale.

Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.

Foto: gazzettadelsud.it

Redazione

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