Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
Breve storia giuridica del contrabbando XIV
Di Agostino Giovinazzo
Articolo 289
È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o in circolazione.
Il delitto di contrabbando, previsto dall’art. 289 del Decreto del Presidente della Repubblica nº 43 del 23 gennaio 1973 si connota come reato comune, non essendo qui necessaria alcuna specifica qualifica del soggetto agente.
L’elemento oggettivo è dato dall’introduzione di merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o in circolazione.
L’art. 222 del DPR nº 43/1973 fornisce una definizione delle operazioni di:
- cabotaggio, consistente nella “spedizione per via mare di merci nazionali e nazionalizzate da un porto all’altro dello Stato” (comma 1);
- circolazione, consistente nella “spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all’altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale” (c. 2).
L’elemento soggettivo richiesto è individuabile nel dolo generico.
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Tratto da Contrabbando doganale e delitti in materia di accise, edito da Key editore, collana diretta da Enzo Nobile.