La compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione patrimoniale
Breve storia giuridica della confisca dei beni
Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino
La dottrina, diversamente da quanto sostenuto in merito alle misure personali ante delictum personali, tranne qualche voce isolata, è assolutamente concorde nel ritenere che le misure di prevenzione patrimoniale trovino piena copertura negli articoli 41 e 42 della Costituzione che, rispettivamente, prevedono che l’iniziativa privata non possa svolgersi in modo da arrecare danni alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41) e che la proprietà privata è tutelata nei limiti della sua funzione sociale (art 42).
Infatti, tale dottrina dominante e la stessa Consulta, hanno enunciato il principio secondo cui “la tutela costituzionale della proprietà privata va esclusa laddove, afferendo beni di provenienza illecita, si pone in contrasto con la sua funzione sociale”.Quindi, secondo alcuni le misure di prevenzione patrimoniali risulterebbero costituzionalmente legittime in quanto fungerebbero da strumento di tutela del diritto di iniziativa economica a salvaguardia del libero mercato.
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