Le altre norme promulgate da Caronda
La Repubblica dei Locresi di Epizephiri
Di Giuseppe Pellegrino
Norme di diritto privato; Doveri dell’uomo e dell’agricoltura
- Ogni esternazione smodata di lutto è un atto di ingratitudine verso gli Dei inferi.
- È un dovere soccorrere il cittadino che ha bisogno, sia esso in Patria che fuori. Un dovere offrirgli ospitalità. Giove ospitale aiuta l’ospitante e il forestiero.
- Gli anziani, i vecchi siano sempre di buon esempio e diano consigli prudenti ai giovani. In quella città in cui i vecchi sono inverecondi i figli e i nipoti lo saranno ancora di più. Là dove c’è l’immoralità c’è l’offesa, l’ingiustizia e la violenza.
- Tutti i figli dei cittadini devono essere educati e i maestri devono essere pagati dall’erario pubblico.
- Ogni cittadino stia attento nel parlare. Bisogna essere più prudenti che saggi e gli elogi devono corrispondere alla verità dei fatti.
- VI.Si disprezzi il ricco che è schiavo delle sue ricchezze e dei suoi soldi. Il vero signore volge altrove la sua attenzione e non teme certe sventure.
- VII.Il turpiloquio e il parlare osceno è proibito per non facilitare una formazione mentale oscena. È già volgare chi parla con volgarità.
- VIII.Si abbia il culto per l’onestà e la verità e si combatta la menzogna. I fanciulli siano educati alla verità castigandoli se bugiardi e premiandoli se sono veritieri. Così nell’anima di ognuno nasce e si rassoda la virtù.
- Si reputi più onesto morire per la Patria che vivere senza onestà e senza amore di Patria. Meglio vivere onestamente che nella vergogna e nell’umiliazione.
- Nessuno si vendichi del male ricevuto usando la maldicenza. Il buon cittadino dice bene degli altri e non male.
- Il cittadino che costruisce il suo palazzo più sontuosamente degli edifici pubblici quali i templi, il foro e le case dei magistrati, si giudichi indegno ed esibizionista.
- XII.Il marito ami la propria moglie e abbia da lei figli; eviti l’adulterio.
- XIII.La moglie si mantenga casta evitando ogni rapporto adulterino perché questo provoca lo sdegno dei Numi.
- XIV.Il vedovo che passa a seconde nozze non potrà mai avere una carica nell’amministrazione della città. Chi si mostra duro verso i suoi figli imponendo loro di vivere con la matrigna sarà un cattivo consigliere nell’amministrazione pubblica.
- XV.Il parente più prossimo in grado può sposare l’orfana povera o può costituirle una dote di circa cinquecento dracme.
- XVI.Gli orfani devono essere affidati alle cure dei parenti di parte materna, mentre l’amministrazione dei loro beni si deve affidare ai parenti del padre.
Norme di iniziativa pubblica
- XVII.Non ci sia connivenza né si aiuti quella donna o quell’uomo che per un reato è stato condannato dalla città. Chi favorisce il reo si rende simile a lui.
- XVIII.Si abbiano verso i magistrati quei sentimenti di sottomissione e di rispetto che hanno i figli verso i genitori. Gli insubordinati saranno puniti dai Numi tutelari appunto perché, come i Numi, i magistrati vigilano sulla città e sulla vita dei cittadini. I magistrati da parte loro si dedichino ai cittadini osservando la giustizia e giudichino serenamente senza sentimenti personali di simpatia o di rancore.
- XIX.Fa onestamente il suo dovere chi denunzia il delinquente. La repubblica riceve così un aiuto e acquista un custode vigilante sull’osservanza della legge.
- XX.Chi espone una denunzia non usi i mezzi termini. Riveli anche i nomi dei congiunti del denunziato.
- XXI.Sia da tutti emarginato e accusato come ingrato quel reo che ha in odio il denunziante. Sarebbe come non riconoscere il merito a chi l’ha liberato dalla pessima malattia del delitto.
- XXII.Chi ha calunniato e ha dichiarato il falso in un processo sia condotto in giro per le strade della città con in testa una corona di tamerisco.
- XXIII.Il disertore e il vile che abbandona in guerra la bandiera o la schiera a cui appartiene e fugge, sia vestito da donna e venga messo nel Foro per essere deriso da tutti i passanti.
- XXIV.Chi nelle discordie e nelle liti trionfa sulla sua ira venga giudicato più buono di chi si adira.
- XXV.A chi avesse cavato un occhio ad un tale si imponga lo stesso supplizio.
- XXVI.Ogni cittadino può proporre una nuova legge a condizione che si presenti all’assemblea del Senato con una corda al collo perché sarà subito impiccato nel caso che la sua proposta venga respinta.
- XXVII.Nelle pubbliche assemblee chi partecipa non deve essere munito di nessuna arma. La trasgressione a questa legge implica la pena di morte.
- XXVIII.È dovere di ogni cittadino sottostare a tutte queste leggi. Il trasgressore venga punito.
Nella Legislazione di Caronda vi sono solo concetti moralistici e di buona educazione civica, con richiamo al rispetto degli Dei, della Patria, delle leggi, della solideraietà umana e del rispetto per gli anziani. In pratica non si distingue la legge religiosa, la morale, la giuridica, la costumaria e via discorrendo. Con il giurista Orazio Condorelli, per Caronda in modo specifico si piò affermare che:
Gli antichi non avevano questa coscienza, e per loro il mondo morale era uno solo, giacché lo Stato, repubblica o polis, non era soltanto soggezione politica, o giuridica, ma prima di tutto comunità religiosa e vincolo morale. E perciò, dunque, che il diritto non si distingue dalla norma religiosa e dalla norma morale e chi contravviene e viola una norma giuridica e commette un illecito giuridico, viola nello stesso tempo un precetto morale e religioso e commette, più che delitto, peccato.
Solo tre norme meritano un richiamo e sono la 33 sul diritto del cittadino di proporre leggi a condizione di presentarsi con un laccio al collo e, se non approvata la sua proposta, venga impiccato, e il divieto contenuto di non presentarsi armati nella pubbliche assemblee. Norme tratte tutte dalle leggi locresi. Per il resto bisogna solo sottolineare la norma 11ª laddove prevede l’educazione scolastica a spese della Stato. Si capisce perché gli storici greci ridessero delle legislazioni di Caronda e perché, dopo averlo lodato, Aristotele afferma: “Non c’è niente di speciale nel codice di Caronda, se non i processi per falsa testimonianza”. Ci sembra giusto riportare comunque tutti quei giudizi che spesso erroneamente sono attribuiti ad Aristotele.
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