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Costume e SocietàLetteratura

Le altre norme promulgate da Caronda

La Repubblica dei Locresi di Epizephiri


GRF

Di Giuseppe Pellegrino

Norme di diritto privato; Doveri dell’uomo e dell’agricoltura

  1. Ogni esternazione smodata di lutto è un atto di ingratitudine verso gli Dei inferi.
  2. È un dovere soccorrere il cittadino che ha bisogno, sia esso in Patria che fuori. Un dovere offrirgli ospitalità. Giove ospitale aiuta l’ospitante e il forestiero.
  3. Gli anziani, i vecchi siano sempre di buon esempio e diano consigli prudenti ai giovani. In quella città in cui i vecchi sono inverecondi i figli e i nipoti lo saranno ancora di più. Là dove c’è l’immoralità c’è l’offesa, l’ingiustizia e la violenza.
  4. Tutti i figli dei cittadini devono essere educati e i maestri devono essere pagati dall’erario pubblico.
  5. Ogni cittadino stia attento nel parlare. Bisogna essere più prudenti che saggi e gli elogi devono corrispondere alla verità dei fatti.
  6. VI.Si disprezzi il ricco che è schiavo delle sue ricchezze e dei suoi soldi. Il vero signore volge altrove la sua attenzione e non teme certe sventure.
  7. VII.Il turpiloquio e il parlare osceno è proibito per non facilitare una formazione mentale oscena. È già volgare chi parla con volgarità.
  8. VIII.Si abbia il culto per l’onestà e la verità e si combatta la menzogna. I fanciulli siano educati alla verità castigandoli se bugiardi e premiandoli se sono veritieri. Così nell’anima di ognuno nasce e si rassoda la virtù.
  9. Si reputi più onesto morire per la Patria che vivere senza onestà e senza amore di Patria. Meglio vivere onestamente che nella vergogna e nell’umiliazione.
  10. Nessuno si vendichi del male ricevuto usando la maldicenza. Il buon cittadino dice bene degli altri e non male.
  11. Il cittadino che costruisce il suo palazzo più sontuosamente degli edifici pubblici quali i templi, il foro e le case dei magistrati, si giudichi indegno ed esibizionista.
  12. XII.Il marito ami la propria moglie e abbia da lei figli; eviti l’adulterio.
  13. XIII.La moglie si mantenga casta evitando ogni rapporto adulterino perché questo provoca lo sdegno dei Numi.
  14. XIV.Il vedovo che passa a seconde nozze non potrà mai avere una carica nell’amministrazione della città. Chi si mostra duro verso i suoi figli imponendo loro di vivere con la matrigna sarà un cattivo consigliere nell’amministrazione pubblica.
  15. XV.Il parente più prossimo in grado può sposare l’orfana povera o può costituirle una dote di circa cinquecento dracme.
  16. XVI.Gli orfani devono essere affidati alle cure dei parenti di parte materna, mentre l’amministrazione dei loro beni si deve affidare ai parenti del padre.

Norme di iniziativa pubblica

  1. XVII.Non ci sia connivenza né si aiuti quella donna o quell’uomo che per un reato è stato condannato dalla città. Chi favorisce il reo si rende simile a lui.
  2. XVIII.Si abbiano verso i magistrati quei sentimenti di sottomissione e di rispetto che hanno i figli verso i genitori. Gli insubordinati saranno puniti dai Numi tutelari appunto perché, come i Numi, i magistrati vigilano sulla città e sulla vita dei cittadini. I magistrati da parte loro si dedichino ai cittadini osservando la giustizia e giudichino serenamente senza sentimenti personali di simpatia o di rancore.
  3. XIX.Fa onestamente il suo dovere chi denunzia il delinquente. La repubblica riceve così un aiuto e acquista un custode vigilante sull’osservanza della legge.
  4. XX.Chi espone una denunzia non usi i mezzi termini. Riveli anche i nomi dei congiunti del denunziato.
  5. XXI.Sia da tutti emarginato e accusato come ingrato quel reo che ha in odio il denunziante. Sarebbe come non riconoscere il merito a chi l’ha liberato dalla pessima malattia del delitto.
  6. XXII.Chi ha calunniato e ha dichiarato il falso in un processo sia condotto in giro per le strade della città con in testa una corona di tamerisco.
  7. XXIII.Il disertore e il vile che abbandona in guerra la bandiera o la schiera a cui appartiene e fugge, sia vestito da donna e venga messo nel Foro per essere deriso da tutti i passanti.
  8. XXIV.Chi nelle discordie e nelle liti trionfa sulla sua ira venga giudicato più buono di chi si adira.
  9. XXV.A chi avesse cavato un occhio ad un tale si imponga lo stesso supplizio.
  10. XXVI.Ogni cittadino può proporre una nuova legge a condizione che si presenti all’assemblea del Senato con una corda al collo perché sarà subito impiccato nel caso che la sua proposta venga respinta.
  11. XXVII.Nelle pubbliche assemblee chi partecipa non deve essere munito di nessuna arma. La trasgressione a questa legge implica la pena di morte.
  12. XXVIII.È dovere di ogni cittadino sottostare a tutte queste leggi. Il trasgressore venga punito.

Nella Legislazione di Caronda vi sono solo concetti moralistici e di buona educazione civica, con richiamo al rispetto degli Dei, della Patria, delle leggi, della solideraietà umana e del rispetto per gli anziani. In pratica non si distingue la legge religiosa, la morale, la giuridica, la costumaria e via discorrendo. Con il giurista Orazio Condorelli, per Caronda in modo specifico si piò affermare che:

Gli antichi non avevano questa coscienza, e per loro il mondo morale era uno solo, giacché lo Stato, repubblica o polis, non era soltanto soggezione politica, o giuridica, ma prima di tutto comunità religiosa e vincolo morale. E perciò, dunque, che il diritto non si distingue dalla norma religiosa e dalla norma morale e chi contravviene e viola una norma giuridica e commette un illecito giuridico, viola nello stesso tempo un precetto morale e religioso e commette, più che delitto, peccato.

Solo tre norme meritano un richiamo e sono la 33 sul diritto del cittadino di proporre leggi a condizione di presentarsi con un laccio al collo e, se non approvata la sua proposta, venga impiccato, e il divieto contenuto di non presentarsi armati nella pubbliche assemblee. Norme tratte tutte dalle leggi locresi. Per il resto bisogna solo sottolineare la norma 11ª laddove prevede l’educazione scolastica a spese della Stato. Si capisce perché gli storici greci ridessero delle legislazioni di Caronda e perché, dopo averlo lodato, Aristotele afferma: “Non c’è niente di speciale nel codice di Caronda, se non i processi per falsa testimonianza. Ci sembra giusto riportare comunque tutti quei giudizi che spesso erroneamente sono attribuiti ad Aristotele.

Foto di ilriformista.it


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