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Costume e SocietàLetteratura

Le singole ipotesi di confisca per equivalente previste dal codice penale

Breve storia giuridica della confisca dei beni


Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

La prima forma di confisca per equivalente, come già anticipato, è stata introdotta dalla Legge nº 108 del 1996 che, apportando delle modifiche all’articolo 644 del Codice Penale (usura) ha inserito all’interno di detta norma il sesto comma, che a sua volta prevede un’ipotesi di confisca di valore sui beni di cui il reo ha la disponibilità per un importo pari al valore degli interessi o degli altri compensi usurari, fatti salvi, però, i diritti della persona offesa.
Oltre alla confisca per equivalente prevista dall’art. 240 bis del CP, che sarà trattata successivamente, nel nostro codice penale è contemplata un’altra forma di confisca per equivalente disciplinata dall’art. 322 ter del CP, introdotta dall’art. 3 della L 300 del 2000 che (pur non essendo stata elevata al rango di norma generale sulla confisca per equivalente) rappresenta il modello legislativo di riferimento per tutte le successive ipotesi di confisca di valore.
La tipologia di confisca, disciplinata dal primo comma di detto articolo, è considerata come obbligatoria e prevede la confisca del prezzo o del prodotto del reato, anche per valore, sempre in via residuale, nei confronti dei pubblici ufficiali condannati, o che hanno patteggiato la pena, per uno dei reati previsti e puniti dagli art. 314/320 del CP.
Invece, al comma successivo, in deroga alla regola del comma precedente, pur estendendo l’obbligatorietà della confisca anche nei confronti del soggetto corruttore (art. 321 del CP)  questa viene limitata al solo profitto e non anche al prezzo del reato.
A ben vedere, più che di una deroga, in realtà, si tratta di un’esclusione dettata dal fatto che è sempre il corruttore a corrispondere il prezzo del reato.
La L 300 del 2000, oltre a codificare l’art. 322 ter, ha anche introdotto l’art. 640 quater del CP, che estende l’applicabilità dell’art. 322 ter ai reati di truffa aggravata ai danni dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, c. 2º) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis) e per il reato di frode informatica, senza l’abuso della qualità di gestore di settore (640 ter c. 1º).
L’art. 600 septies, introdotto dalla L 269 del 1988 e successivamente modificato dalla L 228 del 2003 prevede, per i reati di pedofilia, pornografia minorile, turismo sessuale, nonché per tutti i reati previsti dalla sezione di cui esso fa parte integrante, la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto o del prezzo del reato, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, fatti salvi, però, i diritti della persona offesa alla restituzione e al risarcimento del danno (questo è un altro dei casi in cui lo Stato antepone gli interessi della vittima alle sue finalità).
L’art. 603 bis, c. 2, del CP (introdotto dalla L 199 del 2016) afferente ai reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevede la confisca obbligatoria sia delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato sia, in tal ultimo caso anche per equivalenza, delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.
L’art. 648 quater del CP, aggiunto dal Decreto Legislativo 2013 del 2007, prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato, in caso di condanna o di patteggiamento di pena, per i reati di riciclaggio (648 bis) impiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (648 ter) e autoriciclaggio (648 ter.1).
L’art. 270 bis è stato introdotto dal Decreto Legge 374 del 2001, mentre l’art. 270 septies è stato introdotto dalla L 153 del 2016.
Tali articoli, precettanti, rispettivamente, l’associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine pubblico e i delitti di cui all’art. 270 sexies, introducono delle ulteriori ipotesi di confisca per equivalente.
Ancora, tale forma di confisca è prevista dagli art. 474 bis e 452 undicies, comma secondo, del CP.
L’art. 474 bis del CP, introdotto con la L 99/2009, infatti, prevede la confisca, anche per equivalente, per i reati di contraffazione e illecita introduzione nello Stato di prodotti contraffatti (artt. 373 e seguenti del CP), mentre l’art. 452 undicies, c. 2º, del CP, prevede l’operatività residuale di tale confisca in caso di condanna o patteggiamento, per i reati contro l’ambiente di cui agli art. 452 bis, quater, sexies, septies e octies del CP.

Foto: forjus.it


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