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Costume e SocietàLetteratura

Il patteggiamento dei reati tributari senza il pagamento della sanzione

Le riflessioni del Centro Studi

Di Domenico Leone

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è disciplinato all’articolo 8 del Decreto Legislativo nº 74 del 2000 (cosiddetta legge sui reati tributari), che sanziona la condotta di colui che emette fatture o documenti affini per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di evadere le imposte. Per tale fattispecie, il legislatore, con la formulazione dell’art. 13 bis del D.Lgs. nº 74/2000 sembra precludere, in breve, l’accesso al patteggiamento per il contribuente/imputato che non avesse preventivamente pagato all’Erario quanto dovuto. La norma, infatti, dispone espressamente che “Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 (ovvero l’estinzione mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie), nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13, c. 1 e 2”. Le eccezioni previste dall’art. 13 c. 1 e 2 (per alcuni selezionati reati tra cui quello di omesso versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto, ex art. 10 ter D.Lgs. nº 74/2000) prevedono, quindi, al verificarsi del pagamento del debito tributario, una causa di non punibilità. E precisamente, il c. 1 dell’art. 13 afferma che “i reati di cui agli art. 10 bis, 10ter e 10 quater, c. 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”; al c. 2 che i “reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempre che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, la nº 11.620 del 21 ottobre 2020, depositata il 28 marzo 2021, ha, invece, sancito il principio secondo cui è possibile accedere al rito speciale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 CPP (cosiddetto patteggiamento) anche in assenza di pagamento del debito tributario nel caso di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, fattispecie delittuosa previsto dall’art. 8 del D.Lgs. nº 74/2000. Riprendendo l’orientamento già espresso in precedenza, la Corte di legittimità ha sancito l’astratta ammissibilità del rito premiale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per chi è imputato del delitto dall’art. 8 D.Lgs. nº 74/2000 sul presupposto che la causa di inammissibilità del patteggiamento prevista dall’art. 13 bis c. 2 del D.Lgs. nº 74/2000 non si applichi in caso sia contestato il reato di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, siccome questa condotta è propedeutica all’evasione fiscale, ma il pregiudizio per l’Erario deriva da condotte di altri soggetti, ossia gli utilizzatori di tali documenti; ne discende che non può pretendersi da chi fosse ritenuto responsabile di tale delitto l’integrale pagamento dellE imposte e degli altri debiti tributari (sanzioni amministrative, interessi) dovuti da terzi. Ciò, ovviamente, troverebbe le sue ragioni nel forte legame esistente tra le due fattispecie, tanto che lo stesso legislatore ha deciso di calmierarlo mediante l’introduzione dell’art. 9 che, espressamente, deroga all’art. 110 del CP e fa sì che “l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 2”, mentre “chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’art. 8”. E in effetti appare ovvio che se vi è chi utilizza delle fatture per operazioni inesistenti, necessariamente vi sarà chi quelle fatture ha emesso, e viceversa tanto da fare apparire la fattispecie a “concorso necessario”. Ciò nondimeno, la norma sia pur novellata non prevederebbe la possibilità per chi è imputato del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di beneficiare della non punibilità in caso di estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento. E, di conseguenza, laddove l’imputato del reato di cui all’art. 8 del D.Lgs nº 74/2000 volesse accedere al rito premiale del patteggiamento, dovrebbe premurarsi necessariamente di pagare integralmente il debito tributario, a pena di inammissibilità. Dunque, da un lato, chi ha posto in essere la condotta di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del D.Lgs nº 74/2000 (prodromica e funzionale all’evasione fiscale di un terzo soggetto, ossia colui che quelle fatture utilizzerà) si vedrebbe preclusa addirittura la possibilità di accedere alla richiesta di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del CPP, dall’altro, l’utilizzatore delle fatture imputato per l’art. 2 del D.Lgs nº 74/2000, invece, non andrebbe incontro a tale tipo di preclusione. Ciò in quanto l’integrale estinzione del debito tributario non è una condizione per accedere al rito poiché costituisce una condizione di non punibilità per i reati di cui agli art. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs nº 74/2000, oltre che per i delitti di omesso versamento (confronta Cassazione Penale, sezione III, 22/10/2019, nº 48.029). Pertanto, considerato che le condotte di cui agli art. 2 e 8 del D.Lgs nº 74/2000 sono reciprocamente funzionali per la commissione dell’illecito penale, per ragioni di equità sostanziale la Corte di legittimità, con la sentenza nº 11.620 del 21 ottobre 2020, depositata il 28 marzo 2021, ha concluso per l’astratta ammissibilità del rito premiale dell’applicazione pena su richiesta delle parti per chi è imputato del delitto dall’art. 8 del D.Lgs nº 74/2000.

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 28/10/2022


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