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Costume e SocietàLetteratura

Il reato di tortura nell’ordinamento italiano

Le riflessioni del Centro Studi


Edil Merici

Di Vincenzo Belcastro

Con la Legge nº 110 del 14 luglio 2017 è stato introdotto, all’interno del nostro Codice Penale, all’articolo 613 bis, il delitto di tortura. Il Legislatore ha strutturato una fattispecie di reato complesso sulla base di una variegata tipizzazione di condotte, poste anche in alternativa fra loro, configurando una natura polimorfa del delitto, tale da poter ampliare il più possibile il raggio di azione e di tutela da parte dello Stato, come imposto anche dagli obblighi derivanti dal diritto internazionale. L’art. 613bis è una disposizione a più norme incriminatrici, in quanto in seno racchiude due fattispecie autonome di reato: la tortura impropria, definita anche come privata, comune od orizzontale, prevista al primo comma e punita con la reclusione da quattro a dieci anni; la tortura propria, nonché cosiddetta di Stato, verticale o pubblica, sanzionata con la reclusione da cinque a dodici anni. È un reato plurioffensivo perché la norma tutela come beni giuridici l’integrità fisica e psichica nonché la libertà personale e di autodeterminazione dell’individuo. Tuttavia, la tutela normativa ha radici più profonde. La tortura non è altro che l’inflizione brutale di sofferenze corporali, attraverso gravi e prolungati patimenti fisici e morali nei confronti della vittima, cosicché la sua particolarità è il totale assoggettamento della persona che, in balia dell’arbitrio altrui, viene trasformata da essere soggetto umano a oggetto sul quale ricade l’accanimento.
Se ne deduce che la sofferenza corporale, fisica e/o psichica, è solo una componente della fattispecie incriminatrice, ma il contenuto preciso dell’offesa penalmente rilevante sta nella lesione della dignità umana, ossia l’arbitraria negazione dei suoi diritti inviolabili. Il reato è a forma vincolata e gli elementi costitutivi sono la violenza, la minaccia ovvero l’agire con crudeltà. La violenza può essere propria, da intendersi come l’impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento; impropria, quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. La minaccia è la prospettazione di un male ingiusto e notevole, mentre la crudeltà è quella condotta che si traduce in un comportamento eccedente rispetto alla normalità causale, che determina nella vittima sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore particolarmente riprovevole dell’autore del fatto. La nozione chiunque rende la tortura orizzontale un reato comune, mentre, come si vedrà in seguito, quella verticale è una fattispecie di reato proprio. Strutturato necessariamente come reato di evento. Ai fini dell’integrazione, il soggetto agente, mediante le predette condotte, deve cagionare acute sofferenze fisiche o, sempre in alternativa, un verificabile trauma psichico, ai danni del soggetto passivo. Ai fini della ricorrenza delle acute sofferenze fisiche, non è necessario che la vittima abbia subito lesioni. Nella nozione trauma psichico vi rientrano anche quelle circostanze a carattere transeunte, ma deve essere verificabile. La verificabilità può essere accertata non solo attraverso una perizia o altro strumento tecnico, ma anche, al pari del perdurante e grave stato d’ansia del delitto di atti persecutori, attraverso elementi sintomatici del turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della persona offesa, ovvero dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente e anche da quest’ultimo, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui la violenza è stata consumata. La persona offesa può essere privata della libertà personale, in questo caso il reato è anche permanente, data l’assimilabilità con delitto di cui all’art. 605 del CP, sequestro di persona.

Continua…

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 28/10/2022


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