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Costume e SocietàLetteratura

Il sistema delle prove a Locri

La Repubblica dei Locresi di Epizephiri


Edil Merici

Di Giuseppe Pellegrino

Le prove, erano sostanzialmente due: la prova testimoniale e quella documentale. È ipotizzabile che come a Gortina, vi fosse la possibilità di una sorta di deferimento di giuramento decisorio o semplicemente giuramento,ma nessun indizio in tal senso ci porta ad asseverarlo. Di certo, vi era a Micene.
Gioca a sfavore la considerazione che i Greci fossero degli emeriti bugiardi e deferire un interrogatorio
(che in concreto, significava perdere la causa) a un bugiardo prevedeva non poche cautele.
L’esistenza di una simile prova, per converso, ci viene data dal diritto dell’arconte di procedere alla condanna in caso di confessione; perché la sua confessione era prova provata. Certamente un giuramento, asseverato con formule sacramentali agli Dei e/o a Minerva, se deferito volontariamente da una delle parti, portava a un giudizio vincolato.
Ovviamente, nessuna possibilità di consulenza.
Per la prova testimoniale, è sempre Polibio che ci viene incontro nel passo trascritto. Dice lo Storico: “[…] Poi l’altro, quando se ne era accorto, era venuto alla casa, lo aveva preso, e condotto al cospetto della autorità e diceva, prestando garanti, che doveva essere lui il padrone.
La traduzione di Manuela Mari dal testo greco di Polibio è corretta, perché lo storico utilizza un’espressione che letteralmente significa prestare garanti. Poiché un tale sistema di garanzia processuale non esisteva né a Locri né in altra parte della Grecia, l’interpretazione corretta del passo è che i garanti altro non fossero che testi attendibili. Conforta l’ipotesi l’assenza del reato di falsa testimonianza, che solo la legislazione di Caronda ha previsto. Nel caso di specie la testimonianza verteva sul possesso dello schiavo di colui che ne rivendicava l’appartenenza sulla base di una legge cautelare.
Quanto alla prova documentale, è data dalla norma che proibisce l’uso della singrafe per i prestiti. Si aggiunga che Eforo, per come tomato da Diodoro Siculo, elogia grandemente le previsioni contrattuali di Locri per la loro chiarezza e semplicità. Ma è soprattutto Demostene a glorificarne la semplicità e la concretezza.
Dunque prove ammissibili, a eccezione di un contratto di prestito, o di mutuo con condizioni analoghe, considerati illeciti.
Quanto al valoredelle prove sia testimoniali sia documentali valgono le regole di Gortina e di questo ne è prova indiretta e implicita del fatto che poco tempo dopo Zaleuco, Caronda si ripete. avrebbe inserito nelle legislazioni di cui era responsabile il reato di falsa testimonianza. Non vi è traccia di ciò nelle norme locresi e anzi, Aristotele sostiene che questa è l’unica novità sul piano della legislazione del pensiero dell’Uomo di Katane. È evidente che, avendo la testimonianza un valore di prova iuris et de iure, i furbi Greci pensarono giustamente che un testimone falso avesse sul piano processuale il valore di un teste attendibile. Ora, se Polibio ci da contezza e dell’esistenza nel caso narrato di testi (validi garanti) e del fatto che su tale base è stata presa la decisione contestata da un uno dei litiganti di dare ragione a colui che aveva rivendicato con prove lo schiavo, ne deriva che la decisione del Magistrato era vincolata.
Si ricorda che a Gortina la decisione del giudice poteva avere due configurazioni diverse che si chiamavano dikazen (giusta pretesa) e krinen (distinzione, separo, scelgo). La prima sfociava in un giudizio vincolato dalla legge; la seconda dava adito a un giudizio libero e era più conforme al giudizio equitativo (libero convincimento del giudice). Dunque vi era sempre una decisione a Locri nel processo che poteva essere frutto di prove certe (testimoni/documenti) o di narrazione dei fatti secondo logica: nel qual caso, il Giudice/Arconte decideva secondo il suo convincimento. Era sempre il libero convincimento del Magistrato anche quando, pur in presenza di testimoni, con deposizioni contrastanti, detti erano presentati da entrambi i contendenti. Da qui la valutazione equitativa, che era valutazione anche dell’attendibilità dei testi, che non erano perseguibili di alcun reato.
Dalla lettura dell’aneddoto di Polibio non vi è traccia di condanna del giovane che perde il processo a una ammenda, a differenza di Atene dove prima dell’istruzione della causa, entrambe le parti erano tenute a depositare una somma a titolo di rimborso spese a vantaggio della parte vincitrice: se l’accusatore si fosse ritirato o, in sede di giudizio, non avesse ottenuto neppure il quinto dei voti dei giurati (dei quali non vi è traccia a Locri), gli era inflitta una multa ulteriore di 1.000 dracme e, talvolta, la sospensione o la perdita dei diritti civili.

Foto: turismo.reggiocal.it


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