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Costume e SocietàLetteratura

La disponibilità indiretta e l’interposizione

Breve storia della Confisca


Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

L’astrazione di disponibilità indiretta, per come specificato dalla Legge 356 del 1992 e dalle modifiche apportate agli articoli 2 bis e 2 ter della L 575/65 dal Decreto Legge 92 del 2008, presuppone necessariamente la scissione tra la titolarità formale o apparente del bene e quella sostanziale, ovvero l’interposizione, salvo, ovviamente, che all’interno del generale concetto di disponibilità non si voglia (come già evidenziato) prescindere dal titolo.
Le ragioni che portarono il legislatore, nel 1992, a cogliere le istanze provenienti dal mondo giudiziario e a concentrare maggiormente la sua attenzione sul contrasto al fenomeno della scissione tra titolarità formale e sostanziale, già emerso in costanza della sola confisca penale, sono da ricercarsi nella volontà di annullare gli effetti delle contromosse alla riforma del 1982, consistenti nella spasmodica ricerca di nuovi strumenti di occultamento dei patrimoni illecitamente accumulati da parte dei soggetti sottoponibili a misure di prevenzione patrimoniali; non a caso questo è anche il momento storico in cui l’art. 648 bis del Codice Penale si stacca dallo stereotipo del favoreggiamento reale nella commissione di alcune tipologie di reato per divenire una norma di portata generale.
Difatti, dopo l’introduzione degli art. 2 bis e 2 ter, L 575/65, si registrò un dilagare del fenomeno della interposizione fittizia nella titolarità dei beni.
Le modalità con cui tali espedienti giuridici venivano e vengono ancora posti in essere sono essenzialmente tre: a) far sì che un bene o l’intero patrimonio, risulti intestato formalmente a persona, fisica o giuridica, diversa da quella a rischio di misura ablativa con l’utilizzo di atti aventi capacità traslativa che, però, ne mantiene l’utilizzo esclusivo o prevalente, e comunque, ne determinava la destinazione; b) acquistare direttamente il bene a nome del prestanome; c) trasferire effettivamente i beni ma, col segreto accordo che essi saranno amministrati secondo le disposizioni del dominus o, comunque, nel suo interesse (interposizione reale).
Sul piano squisitamente giuridico, la disponibilità indiretta per interposizione, comunemente, viene ricondotta agli istituti giuridici civilistici della simulazione e del mandato senza rappresentanza.

La simulazione

La simulazione o contratto simulato si ha allorquando le parti contrattuali fingono di stipulare un determinato contratto affinché all’esterno del rapporto appaia una realtà giuridica differente da quella che, esse parti, hanno concordato con altro contratto dissimulato, sia esso scritto oppure orale.
La simulazione può essere assoluta oppure relativa.
La simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere il contratto simulato o esterno ma di esso, però, attraverso il patto dissimulato o interno, non ne vogliono alcun effetto (in tal caso, sempre sul piano squisitamente civilistico, il contratto simulato non produce alcun effetto tra le parti).
La simulazione è, invece, relativa quando solo parzialmente non si vogliono gli effetti del contratto simulato.
In tale tipologia di simulazione, se essa afferisce all’oggetto del contratto la si definisce simulazione relativa oggettiva, viceversa, se la simulazione afferisce le parti contrattuali allora si è in presenza di una simulazione relativa soggettiva.
In caso di simulazione relativa, rispetto ai terzi in buona fede che hanno acquisito diritti dal titolare apparente, il contratto simulato non può essere opposto loro dalle parti contrenti, né dagli aventi causa o creditori del simulato alienante, mentre i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti, quando questa pregiudica i loro diritti (art. 1.415 del Codice Civile).

Il mandato

Il mandato, differentemente dalla simulazione, è un tipo di contratto attraverso il quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante).Tale tipologia di contratto può essere con o senza rappresentanza.
Il mandato con rappresentanza comporta che il mandatario, oltre ad agire per conto del mandante e salvo diverso accordo, agisce anche per suo nome (cosiddetta spendita del nome) con la conseguenza che gli effetti degli atti o patti stipulati dal rappresentante o mandatario si producono direttamente a carico del mandate o rappresentato; se, viceversa, il mandato è senza rappresentanza, il mandatario, non potendo spendere il nome del mandante, dovrà, necessariamente, essere lui la parte contrattuale, anche se poi avrà l’obbligo, nascente dal mandato, di trasferire i diritti al mandante, il quale, a sua volta, ha l’obbligo di fornire al mandatario i mezzi economici per il compimento degli atti.Tuttavia, a ben guardare, l’istituto giuridico che maggiormente veste il fenomeno delle interposizioni fittizie, è quello dottrinario e giurisprudenziale del negozio fiduciario.
Il negozio fiduciario rientra nella più ampia categoria dei negozi indiretti, ossia di quei contratti che, attraverso lo schema tipico di altro contratto, perseguono finalità diverse o ulteriori.
Con il contratto fiduciario un bene o, più in generale, la titolarità di un diritto viene trasferita o intestata direttamente a un soggetto (detto fiduciario) diverso dal reale titolare (fiduciante) con l’accordo che il diritto verrà utilizzato secondo le disposizioni del fiduciante o direttamente da lui.

Foto: avvocatonicolasansone.it


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