ADVST
Costume e SocietàLetteratura

Le problematiche sulla determinatezza della condotta materiale del reato

Breve storia della Confisca


Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

Le brevi disquisizioni di natura metodologica descritte in precedenza, a sommesso credere di chi scrive, si sono rese necessarie al fine di meglio perimetrare la fattispecie delittuosa di cui ci stiamo occupando atteso che il legislatore (nel codificare la norma) non ha ben definito i confini della condotta delittuosa punibile lasciando, così, ampi margini di interpretazione della determinatezza del fatto agli operatori del diritto.
Tale forma di indeterminatezza, nel corso del tempo, si è prestata a diversi interrogativi circa la legittimità costituzionale o meno del precetto normativo alla luce del principio di tassatività della legge penale, posto che, per dirla con Ferrando Mantovani, funzione cruciale di tale principio è quella di stabilire il grado di determinatezza della singola fattispecie, necessario e sufficiente perché il principio di legalità possa dirsi soddisfatto.
Però la determinatezza della condotta può essere tipizzata in modi diversi a seconda che si tratti di reato a forma vincolata o a forma libera.
D’altronde la diversificazione delle due tipologie di reato è da individuarsi proprio nella descrizione della condotta, tipica se si tratta di reato a forma vincolata, o nella indicazione della causazione dell’evento, se si tratta di reato a forma libera.
Ciò detto, prima di tutto occorre evidenziare che il reato di cui trattasi è un tipo di reato a forma libera e, come tale, la determinatezza della condotta è da individuarsi proprio nella causazione dell’evento, cioè nell’elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovveronell’agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del Codice Penale.
Dunque, la generica determinazione del fatto penalmente rilevante contenuta nel precetto normativo codificato all’art. 512 bis del CP viene lasciata al libero apprezzamento di chi è chiamato ad applicare la norma.
Ciò si sostiene in quanto sono punibili solo quelle finalità elusive che abbiano a monte come presupposto la concretezza, anche solo in termini potenziali, della sottoposizione dell’agente all’applicazione della misura di prevenzione di natura patrimoniale o di essere incriminato del reato di contrabbando oppure nella concreta attività di agevolazione dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del CP.
Qualora, invece, l’agente, in virtù di un proprio e infondato timore di una sua potenziale sottoposizione alla misura ablativa del patrimonio compie un atto di attribuzione fittizia di beni nei confronti di altro soggetto ci troveremmo alla figura del reato impossibile.
Dunque, la fattispecie delittuosa in esame, pur presentando dei dubbi di costituzionalità attesa la non compiuta determinatezza del precetto normativo, è da considerarsi, comunque, costituzionalmente legittima posto che la tipizzazione della condotta indicata dalla norma è, certamente, idonea a consentire di individuare il fatto tipico sanzionato dalla stessa.

Foto: studiocataldi.it


GRF

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button