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Costume e SocietàLetteratura

La funzione del proemio dall’epica ai trattati di legge

La Repubblica dei Locresi di Epizephiri


Edil Merici

Di Giuseppe Pellegrino

L’utilità, ed anzi la necessità di esplicitare le ragioni di una legge risalgono alla notte dei tempi. A dire il vero, il tema, all’inizio, non toccava le questioni legislative, ma solo le opere epiche e anche storiche, seppure in queste di una certa brevità. È bene, come sempre, iniziare dall’etimo. Proemio è composto da due parole pròs (davanti) e oìmos (strada). Dunque un sentiero che traccia la via per rendere comprensibile un lavoro, sia esso legislativo storico o poetico.
Cantami o Diva del Pelide Achille”dice Omero, o chiunque sia stato il Poeta, nell’Iliade, e nell’OdisseaO Musa, raccontami dell’uomo di multiforme ingegno”.E lo stesso Virgilio premette “Canto le armi e l’eroe che per primo per volere del destino giunse esule dalle spiagge di Troia in Italia.”Nel caso dello storico Erodoto, la premessa è più lunga e circostanziata:

Questa è l’esposizione della ricerca di Erodoto di Alicarnasso, affinché le vicende degli uomini con il tempo non divengano sbiadite, e le imprese importanti e mirabili, sia quelle compiute dai Greci sia (quelle compiute) dai barbari, non perdano la fama, e inoltre anche per quale motivo combatterono tra loro.

È a Zaleuco che viene l’idea di applicare anche alle leggi una sorta di preambolo non solo con la funzione di spiegarle, ma soprattutto la ratio sulla quale si basavano; erano vere e proprie norme in funzione del controllo preventivo e finale dei giudici. Come pure di dare avvertimenti pedagogici che miravano a dissuadere dal commettere delitti in via preventiva; di poi la repressione dura e inesorabile che non lasciava più spazio a ripensamenti. Ma in tutte queste opere, non si è più di fronte a un Proemio, ma a un’introduzione poetica sul tema trattato, se dalle norme generali si traggono principi di diritto, buoni anche a essere utilizzati laddove non vi sia normativa specifica (e il male che hai fatto ti sarà fatto). Nel caso di Zaleuco si tratta quasi di una Legislazione parallela, di una forma di interpretazione delle leggi non dissimile, per certi versi, alle Disposizioni sulla legge in generale, dette brevemente, Preleggi esistenti nei nostri Codici sostanziali e di rito.
Per il Nostro, comincia Diodoro Siculo, per come pure asseverato da Cicerone nel De legibus, 2º, 14, quello di Zaleuco è il primo esempio di Proemio alle leggi. La cosa non è stupefacente, per la semplice ragione che il Primo Legislatore, con leggi scritte e pene certe, della storia è il Nostro. E, dunque, la sua originalità sconfina oltre le semplici previsioni di legge.
Per la precisione, Diodoro parla di un vero e proprio Preambolo, suddiviso in due parti, dove nella prima parte vi sarebbe un continuo richiamo agli Dei e nella seconda alla concordia tra i cittadini. E questo metodo ci guiderà nella trattazione.
Cicerone non è del medesimo avviso, se nel suo De legibus, afferma che è necessario“prima enunciare la legge, quindi farne le lodi. E questo, a quel che vedo, e quanto hanno fatto anche Zaleuco e Caronda, pur avendo essi scritto le loro leggi per la città e non già per esercizio scolastico o per passatempo, ma per il bene dello Stato.”Per Cicerone, il Proemio, dunque, non avrebbe una funzione delucidativa del percorso fatto, ma sarebbe una sorta di autocelebrazione con intento, però, di persuadere. Vi è sicuramente la dissuasione a commettere delitti, ma nella sostanza serve anche a prevedere norme generali, come quella del Bròkos, utili a punire quei delitti per i quali non vi era una specifica previsione di legge: e il male che hai fatto, ti sarà fatto.In ogni caso, del Proemio di Zaleuco vi è prova certa, con buona pace di chi pensa che sia solo un’interpolazione degli Stoici. Stoici che del Proemio ne hanno fatto uso, interpolando forse qualche norma, ma niente di più. Resta intatto il valore storico-letterario dello stesso, come la sua indiscutibile originalità.
Intanto, è Platone a evidenziare la necessità di un simile Preambolo, con un testo in funzione sia di chiarificazione sia di convincimento, fino al punto da prevedere una sorta di schema astratto di uso del linguaggio normativo, tanto da distinguere nella formulazioni delle leggi o la semplice minaccia di una pena (metodo semplice), o in uno minaccia e persuasione a un tempo (metodo doppio o misto).Ma non basta. Rendendosi conto dell’importanza del Proemio zaleuchiano, e avendone piena conoscenza, teorizza (buon secondo) l’utilità, se non la necessità di un Preambolo alle leggi con eccitanti battute introduttive, che costituiscono come un abile punto di partenza, utile a ciò di cui poi si dovrà convincere.

Foto: oriundi.net


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