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Costume e SocietàLetteratura

La tortura: un delitto a geometria variabile

Le riflessioni del Centro Studi


Edil Merici

Di Vincenzo Belcastro

Sempre sulla base di una strutturazione del dettato normativo in forma alternativa, il soggetto passivo può versare in una situazione di assoluta vulnerabilità perché affidato alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza del reo. In questi casi la forza di resistenza del soggetto passivo risulta ostacolata da particolari condizioni personali e ambientali che facilitano l’azione criminale del colpevole e che rendono effettiva la signoria o il controllo dell’agente sulla vittima, impedendo ogni forma di capacità di reazione e difesa di quest’ultima. A chiusura, la norma incriminatrice ricomprende anche l’ipotesi in cui il soggetto passivo del reato si trovi in condizioni di minorata difesa. È un delitto tendenzialmente abituale, in quanto il fatto deve essere commesso mediante più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, ovvero dalla realizzazione di una sola condotta a cui consegue un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. La giurisprudenza ha specificato che per integrarsi il carattere dell’abitualità sono sufficienti due condotte, reiterate entro un breve lasso temporale. Il carattere polimorfo del delitto di tortura ha portato la Cassazione anche a interpretare la locuzione mediante più condotte come una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico. Il primo e il secondo capoverso disciplinano la tortura propria, in quanto soggetti attivi del reato sono i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che pongono in essere la condotta mediante abuso di potere, ovvero violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. Il Legislatore ha ritenuto di punire più gravemente la tortura di Stato, perché ai summenzionati beni giuridici si aggiunge anche l’esercizio illegale del potere o del servizio pubblico. Al rappresentante dello Stato è stato affidato un potere che, con il proprio agire, tradisce il senso e sormonta i limiti per il quale al predetto è stato conferito, ledendo nel suo significato più sostanziale il principio di legalità, perno di qualsiasi ordinamento di diritto e la cui osservanza è, innanzitutto, imposta gli organi pubblici. La punibilità, tuttavia, è esclusa nel caso in cui le sofferenze siano risultate unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Ai c. 4 e 5 vengono regolamentate le ulteriori ipotesi di fattispecie aggravate dall’evento. Nel caso in cui dalla violenza esercitata derivino lesioni gravi, l’aumento è di un terzo, se gravissime è della metà. In caso di morte come conseguenza non voluta, la pena è la reclusione di trenta anni; diversamente, omicidio volontario, si applica la pena dell’ergastolo. L’elemento psicologico richiesto è il dolo generico. La mancata ricezione da parte del nostro ordinamento della tripartizione in tortura giudiziaria, punitiva e discriminatoria, disciplinata a livello internazionale (Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1984), esclude la configurazione del dolo specifico. La giurisprudenza ammette la forma del dolo eventuale, potendo le acute sofferenze fisiche o il verificabile trauma psichico costituire eventi semplicemente accettati e voluti dal soggetto attivo; e nella configurazione della forma abituale il dolo richiesto non è quello unitario, consistente nella rappresentanza e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte. È evidente come l’appellativo, ideato dalla dottrina e sposato dalla giurisprudenza, di delitto a geometria variabile, sia confacente con la natura proteiforme del reato di tortura previsto nel nostro codice penale. La struttura, così come prevista, è idonea a far fronte a più ipotesi criminali, al fine di garantire una maggiore tutela. Significativa è la mancanza, per la configurazione della suitas, della distinzione tra le varie forme di tortura, specificamente disciplinate in altri ordinamenti.

Foto: cdn.studenti.stbm.it

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 28/10/2022


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