ADVST
Costume e SocietàLetteratura

Le norme sul procedimento amministrativo, quelle (s)conosciute!

Le riflessioni del Centro Studi


Edil Merici

Di Luigi Rubino

L’entrata in vigore della Legge nº 241 del 7 agosto 1990, recante Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è stata salutata, oramai più di trent’anni fa, con grande soddisfazione, perché mancava nel nostro ordinamento giuridico una disciplina generale valida per tutti i procedimenti amministrativi (erano, invece, presenti normative specifiche e di settore in materia di procedimento espropriativo, rilascio di concessioni edilizie, procedimenti disciplinari nel pubblico impiego). L’obiettivo della legge, consolidatosi nei successivi interventi di integrazione e modifica, è stato quello di uniformare l’azione della Pubblica Amministrazione ad alcuni importanti principi di derivazione dottrinale e giurisprudenziale e creare, pertanto, le (pre) condizioni normative di efficientamento dell’operato della PA, nel quadro di un’azione pubblica sempre più trasparente, partecipata e giusta. Ciò anche sulla scorta di quanto statuito in sede di Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il cui articolo 41, rubricato Diritto a una buona amministrazione, declina importanti affermazioni di principi in materia di attività dei pubblici poteri. Particolarmente significativi e degni di menzione risultano, al riguardo, le asserzioni sub art. 41, paragrafo 2, della Carta citata in ordine al diritto di ascolto, di accesso nonché in tema di obbligo di motivazione incombente sulle PA. E non c’è dubbio che la L. nº 241/1990 (e in generale le varie normative settoriali inerenti ai documenti e procedimenti amministrativi che si sono succedute) abbia contribuito in modo determinante a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e poteri pubblici, coniugando garanzie ed efficienza nello svolgimento dell’azione amministrativa. I principi giuridici costituzionalmente posti a base dell’azione amministrativa (buon andamento, imparzialità, legalità, di partecipazione democratica) e la declinazione dei medesimi nei vari istituti giuridici contemplati nella normativa contribuiscono, infatti, a rendere visibile e trasparente l’esercizio del potere amministrativo, nel quadro di una azione pubblica tendente al buon andamento e all’efficacia della sua azione. Si pensi alla previsione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, all’obbligo di definizione espressa del procedimento, di motivazione dei provvedimenti amministrativi, nonché alla previsione dei vari momenti di natura partecipativa in favore dei soggetti destinatari/interessati/controinteressati dei provvedimenti emanandi. Tuttavia, a distanza di tre decenni dall’ingresso nell’ordinamento della legge generale sul procedimento amministrativo e dopo molteplici interventi normativi di integrazione e innovazione, può essere utile porre alcuni interrogativi sull’effettiva declinazione dei principi e delle norme in questione nella cultura dell’agire amministrativo dei pubblici poteri. Procediamo nella disamina generale di alcuni istituti, onde estrarre spunti di riflessione. L’art. 2 della L. nº 241/1990 sancisce la certezza temporale dell’azione amministrativa attraverso la previsione (quale regola generale) di definizione espressa dei procedimenti amministrativi nel termine di trenta giorni. Il superamento di tale limite è ammesso solo se ritenuto indispensabile “tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento” (comma 4, art. citato). Orbene, sono soventi i casi riscontrabili nell’esperienza quotidiana di superamento ingiustificato di tale limite e di elusione dell’obbligo di conclusione con provvedimento espresso (c. 1) e, quindi, di violazione palese della norma in argomento. Così come sono, ancora, statisticamente rilevanti i casi in cui vengono attivati da parte dei cittadini gli strumenti di tutela giurisdizionale avverso il silenzio cosiddetto inadempimento della PA (si badi che in tale evenienza, la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere e pronunciarsi della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio è alquanto residuale e limitata, ex art. 31, comma 3 del Codice del Processo Amministrativo, ai casi di attività vincolate o di assenza di ulteriori margini di discrezionalità).

Continua…

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 28/10/2022


GRF

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button