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Costume e SocietàLetteratura

Il falso ideologico nella fase esecutiva

Le riflessioni del centro studi


Edil Merici

Di Andrea Bonato – Giudice dibattimentale presso il Tribunale di Locri

Per quanto d’interesse in questa sede, è pubblica l’attività disciplinata da norme di diritto pubblico che attribuiscono al titolare i poteri tipici della potestà amministrativa, ossia il potere di formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, nonché i poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, anche disgiuntamente considerati. Questi principi di fondo riecheggiano in quella giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico nella condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione delle auto, trattandosi di attestazione di un fatto compiuto o avvenuto alla presenza di un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto investito di un potere certificativo da una specifica normativa di diritto pubblico, ovverol’articolo 80, commi 1-16 Codice della Strada. Inoltre, è sempre l’organo nomofilattico a statuire che è pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale non solo colui che, con la sua attività, concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l’attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della PA. Ne consegue che, affinché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi (nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell’attività medesima) giacché ogni atto preparatorio, propedeutico e accessorio, che esaurisca nell’ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla PA), comporta, in ogni caso, l’attuazione dei fini dell’ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni pubbliche. Le nozioni appena passate in rassegna si legano a quella di atto pubblico, il cui nucleo è delineato dall’art. 2.699 del Codice Civile: tale norma di legge lo definisce come quel documento redatto da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo di formazione. Ciononostante, la dimensione penalistica dell’atto pubblico si estende al di là del suo nucleo, comprendendo anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell’atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario. In tal senso il Supremo Collegio ha deciso, in caso di falso in certificato di collaudo statico, redatto da professionista iscritto all’albo degli ingegneri; di falsificazione materiale della richiesta di registrazione di un contratto di locazione mediante apposizione di sottoscrizioni apocrife sulla scheda e sull’atto di delega; di autocertificazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio di servizio di noleggio con conducente. Costituiscono, poi, atti pubblici anche quelli formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato ex art. 493 del CP, nell’esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire a essi pubblica fede, purché aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla PA. Da tutto quanto detto si ricava che, agli effetti del diritto penale, è atto pubblico il documento redatto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni costitutive di diritti per la PA e per i privati che vi entrano in contatto, oppure quello finalizzato a provare il compimento di attività realizzata dallo stesso pubblico ufficiale o da un terzo alla sua presenza. Di conseguenza, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione certificativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di una complessa procedura (conforme o meno allo schema tipico) ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.

Continua…

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 30/06/2023.


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