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Costume e SocietàLetteratura

La soglia di non punibilità del post-factum

Breve storia della Confisca

Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

La natura istantanea del reato costituisce motivo di non punibilità di tutti quei fatti sopravvenuti e riconducibili all’iniziale intestazione fittizia, sempre che gli stessi risultano essere la prosecuzione della condotta iniziale che permane anche dopo la consumazione del reato, producendo in maniera permanente gli effetti della condotta originaria.
Di conseguenza i fatti successivi alla simulazione negoziale generata a mezzo dell’atto dispositivo iniziale necessari a mantenerla, fino a quando questa permane, non assumono alcuna rilevanza penale ed è questa la ragione per cui il reato di trasferimento fraudolento di valore viene classificato come reato istantaneo a effetti permanenti.
In buona sostanza, la consumazione del delitto coincide, effettivamente, con l’attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, e pertanto il perdurare della fittizia titolarità in capo all’interposto occasionata dall’iniziale condotta attributiva, costituisce un dato non eccedente l’ambito di un post-fatto non punibile.
Quindi può escludersi qualsiasi rilevanza penale a tutti quei fatti conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni e consistenti in condotte meramente passive che sono funzionali solamente al mantenimento in maniera permanente degli effetti della condotta antigiuridica.
E, proprio, per chiarire definitivamente tale concetto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, che hanno affermato che “una volta realizzata l’attribuzione fittizia, il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione giuridica conseguente al trasferimento”e di conseguenza“il fittizio conferimento di un’apprezzabile signoria sulla res che, allorché venga realizzata, esaurisce la rilevanza del fatto penale.
Invece, il post-fatto diviene punibile se dopo il compimento del primo negozio simulato vengono compiuti altri negozi simulati al fine di attribuire altri beni o nuove utilità allo stesso interposto o a soggetti diversi, sempre le successive condotte vengano anch’esse compiute al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
Allo stesso modo, il post-fatto diviene punibile se dopo la iniziale condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità vengano compiute altre operazioni di natura societaria, volte a creare o trasformare nuove società sempre con lo scopo di attribuire, in maniera fittizia, sia agli stessi soggetti, sia a soggetti diversi, nuove utilità.
E, d’altronde, non si comprende come potrebbe essere altrimenti posto che, diversamente, si rischierebbe di fare rimanere fuori dell’ambito della fattispecie criminosa proprio le condotte elusive maggiormente pericolose, collegate a operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario, con la conseguenza che risulterebbero sminuite se non addirittura rese inattive le finalità per cui la norma è stata emanata.

Foto: ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Redazione

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