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Cronaca

Invalidità della Cessione dei Crediti di Somme Idriche e rilevanza della Forma Legale

Edil Merici

Importante sentenza depositata dal Tribunale di Palmi riguardante la cessione dei crediti di somme per canoni idrici effettuata dalla Società Risorse Idriche Calabresi a un importante Istituto Bancario ed emessa a conclusione di un giudizio incardinato dal Comune di Seminara.
In sintesi, SoRiCal effettuava una cessione di crediti pro soluto a primario Istituto Bancario che ne corrispondeva l’intero totale.
La banca intimava pertanto al Comune di Seminara, con notifica di decreto ingiuntivo, il pagamento della somma pari a 359.524,68 €, alla quale andavano aggiunti gli interessi al tasso dimora per un importo di oltre 100.000 €.
Avverso tale provvedimento, il comune di Seminara, rappresentato dagli Avvocati Antonino Lacopo e Maurizio Palamara, proponeva opposizione lamentando la nullità e inefficacia della cessione , nel merito la non dovutezza delle somme ingiunte.
In accoglimento dell’opposizione proposta, il Tribunale ha ritenuto che, in caso di contratti posti in essere dalle pubbliche amministrazioni (anche iure privatorum), la volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge.
Il Tribunale ha aggiunto:

L’ordinamento impone dei requisiti di validità, che attengono alla manifestazione della volontà dell’ente e alla forma dei contratti stessi: nella specie, la prima deve provenire dall’organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l’azione amministrativa è sempre soggetta. Ove detti requisiti non siano rispettati, non può parlarsi di “contratto”, ancorché invalidamente concluso, ma di un comportamento di fatto privo di rilievo sul piano giuridico.

A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero i contratti devono essere sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa ex articolo 191 Testo Unico degli Enti Locali.
Nel caso di specie, non risultando emersa nel processo una prova atta a dimostrare né impegno di spesa e né attestazione della copertura finanziaria del credito azionato dall’Istituto Bancario il Tribunale ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’istituto al pagamento di consistenti spese legali.
Tutto ciò a riprova della estrema facilità con la quale, enti regionali, cedono, non osservando le forme di legge, crediti di enti locali, questi ultimi continuamente vessati da richieste di pagamento, in parte non dovute.

Redazione

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