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Costume e Società

La definizione agevolata nelle controversie tributarie in casi particolari

Le riflessioni del Centro Studi


Edil Merici

Di Nicola Badolato

La Legge nº 130 del 31/08/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1º settembre 2022, nº 204, in vigore il 16 settembre 2022, all’articolo 5, introduce la Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Dalla lettura dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, si evince che la definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione riguarda esclusivamente quelle in cui la soccombenza totale o parziale nei precedenti giudizi di merito veda come controparte Agenzia delle Entrate. In tal senso depone il senso letterale del testo di legge che menziona l’Agenzia delle Entrate quale unico soggetto nei cui confronti possa avere effetto la definizione agevolata. Sembrerebbe che il legislatore abbia voluto escludere dalla definizione agevolata le controversie pendenti davanti la Corte di Cassazione in cui sia parte solamente Agenzia delle Entrate Riscossione. Dalle considerazioni appena fatte la conclusione dovrebbe essere quella appena prospettata, con la conseguenza che il contribuente non potrebbe avvalersi del pagamento ridotto, definire il giudizio e chiudere definitamente le pendenze tributarie quando parte del giudizio è Agenzia delle Entrate Riscossione. Ma scorrendo con attenzione l’articolato predisposto nell’art. 5, al c. 15, si legge che gli enti territoriali, stabiliscono con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. Attraverso la regolamentazione prevista per legge, l’ente territoriale può dunque definire le controversie pendenti davanti la Corte di Cassazione e in cui sia parte del giudizio, non solo lo stesso ente territoriale ma anche un suo ente strumentale, innanzitutto, il concessionario cui è attribuita la riscossione delle proprie entrate, che nella stragrande maggioranza dei casi è Agenzia delle Entrate Riscossione. Dalla lettura coordinata delle disposizioni in commento si evince che sono dunque definibili non solo le controversie in cui è parte Agenzia delle Entrate, ma anche quelle nelle quali unica parte è Agenzia delle Entrate Riscossione. Se questa è la conclusione logica cui si perviene da una lettura sistematica del testo di legge, anche al fine di consentire ai contribuenti di definire concretamente le liti pendenti, sorge l’interesse a un immediato chiarimento sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti la domanda di denizione approvata da Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 16 settembre 2022 e le istruzioni allegate, mal si conciliano con la domanda di definizione in cui parte del giudizio è solamente Agenzia delle Entrate Riscossione.

Estratto da L’Eco Giuridico del Centro Studi Zaleuco Locri del 28/10/2022


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