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Costume e SocietàLetteratura

Il concorso necessario

Breve storia della Confisca


Edil Merici

Di Enzo Nobile e Francesco Donato Iacopino

Quanto sin qui precisato rende più agevole a comprendere il meccanismo attraverso cui norme ideate come monosoggettive diventino plurisoggettive.
Ma a volte, pure, accade che la norma di diritto penale di parte speciale venga già ideata ab origine come plurisoggettiva e, in tal caso, ossia quando una norma penale di parte speciale nasce già come plurisoggettiva, indipendentemente dalle regole generali sul concorso disciplinate dall’articolo 110 del Codice Penale, la forma del concorso è necessaria perché si integri il reato.
Quindi, il concorso necessario, diversamente da come si era inizialmente ritenuto, non è una particolare tipologia di concorso, bensì un’autonoma categoria di reati per la cui sussistenza è necessaria la presenza di una pluralità di soggetti agenti.
A tal riguardo, per completezza, si ritiene utile introdurre anche il distinguo tra reati plurisoggettivi propri e reati plurisoggettivi impropri.
La dottrina considera come reati plurisoggettivi propri tutti quei reati in cui tutti i soggetti attivi hanno l’obbligo di impedire l’evento previsto dalla norma come reato, quindi tutti ne rispondono penalmente ove esso si verifichi, mentre considera come reati plurisoggettivi impropri tutti quei reati a concorso necessario in cui uno o taluni dei concorrenti hanno l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell’evento o di non tenere una determinata condotta, ragion per cui loro e solo loro ne risponderanno penalmente.
Per i reati a concorso necessario, trattandosi di un’autonoma categoria di reati, ci si è posti il problema, soprattutto con riferimento a quelli impropri, se a essi siano o meno applicabili le regole del concorso eventuale.
Ovviamente, come sostiene la dottrina prevalente, non è applicabile la disciplina del concorso eventuale alle condotte tipiche dei reati plurisoggettivi propri poste in essere dal soggetto non qualificato posto che, diversamente, si violerebbe il principio di legalità, avendo il legislatore già, espressamente, escluso la punibilità di tale condotta quando viene posta in essere da un soggetto diverso da quello avente l’obbligo giuridico di impedire l’evento.
Invece, si ritiene applicabile ai reati plurisoggettivi impropri e alle condotte atipiche di quelli propri, la disciplina del concorso di persone nel reato, secondo la regola generale dell’art. 110 del CP, che conseguentemente produce gli effetti estensivi della punibilità delle condotte atipiche.

Foto: salvisjuribus.it


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